Pubblicità ingannevole: il regolamento del Garante per la concorrenza

Con Deliberazione del 15 novembre 2007 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2007) l’Autorità Garante della concorrenza del mercato ha adottato il regolamento concernente “le procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa illecita”.

La responsabilità del procedimento spetta al dirigente preposto all’unità organizzativa competente per materia, o ad altro funzionario dallo stesso incaricato. In fase pre-istruttoria il responsabile del procedimento acquisisce ogni elemento utile alla valutazione del caso. Qualora sussistano fondati motivi per ritenere che il messaggio costituisca pubblicità ingannevole o comparativa illecita, il responsabile del procedimento può invitare per iscritto il professionista a rimuovere i profili di possibile ingannevolezza o illiceità.

Il responsabile del procedimento, valutati gli elementi comunque in suo possesso, avvia l’istruttoria per verificare l’esistenza di pubblicità ingannevoli o comparative illecite, e ne dà comunicazione al professionista indicando: l’oggetto del procedimento; il termine per la sua conclusione; l’ufficio e la persona responsabile del procedimento; l’ufficio presso cui si può accedere agli atti; la possibilità di presentare memorie scritte o documenti; il termine entro cui memorie e documenti possono essere presentati.

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