70 miliardi i crediti delle imprese dallo Stato : una proposta di soluzione
I crediti delle imprese nei confronti della pubblica amministrazione sono arrivati a quota 70 miliardi di euro. I tempi di pagamento si attestano su ritardi di 300 - 350 giorni. La crisi finanziaria ha quale primo effetto sulla economia reale un rallentamento del credito alle imprese ed il combinarsi di questi fattori è deleterio per la vita quotidiana delle aziende, in particolare delle piccole e medie . Possibile intervenire rapidamente ?
Sì, è la mia risposta per questo ho presentato un sintetico disegno di legge (un articolo , sei commi) che si incardina su sue presupposti:
- nessun aiuto alle imprese non in regola con i pagamenti della p.a.,
- nessun aiuto alle pubbliche amministrazioni inefficienti e in ritardo nei pagamenti per inefficienze burocratiche.
Il DDL ” Norme in materia di agevolazioni fiscali alle piccole e medie imprese creditrici della PA ” prevede un sostanziale ribaltamento delle disposizioni attuali che impongono il blocco dei pagamenti in caso di debito fiscale o contributivo da parte dell’impresa per consentire di utilizzare le somme in compensazione; in caso di non convenienza per le imprese alla compensazione, si prevede l’attivazione di un circuito finanziario virtuoso tra banche e imprese in crisi di liquidità per il mancato o ritardato pagamento di somme dovute per fornitura di beni e servizi realizzati da parte di lavoratori autonomi, piccole imprese, artigiani.
Il meccanismo operativo previsto ripercorrere la strada già tracciata per la rinegoziazione dei mutui. La Cassa Depositi e Prestiti e Consorzi di garanzia fidi sono gli strumenti operativi rapidamente attivabili.La proposta è stata oggetto di confronto tra me ed il ministro Brunetta durante i lavori della bicamerale per la semplificazione della legislazione ed il ministro ha chiesto di acquisirlo per valutarlo congiuntamente al Ministro Tremonti nell’ambito della predisposizione degli interventi a sostegno delle imprese.
Scarica qui sotto la trascrizione integrale dell’intervento in Aula:
Il testo del DDL
I crediti delle imprese nei confronti della pubblica amministrazione sono arrivati a quota 70 miliardi di euro. I tempi di pagamento si attestano su ritardi di 300 - 350 giorni. La crisi finanziaria ha quale primo effetto sulla economia reale un rallentamento del credito alle imprese, il combinarsi di questi fattori è deleterio per la vita quotidiana delle aziende, in particolare delle piccole e medie imprese. Questo disegno di legge sintetico e chiaro si fonda su due presupposti: nessun aiuto alle imprese non in regola con i pagamenti della p.a., nessun aiuto alle pubbliche amministrazioni inefficienti e in ritardo nei pagamenti per inefficienze burocratiche. Le disposizioni che si propongono intendono da un lato consentire alle imprese di utilizzare le somme in compensazione, con un sostanziale ribaltamento delle norme che prevedono il blocco dei pagamenti in caso di debito fiscale o contributivo; dall’altro, in caso di non convenienza per le aziende della compensazione, prevedono di attivare un circuito finanziario virtuoso tra banche e imprese in crisi di liquidità per il mancato o ritardato pagamento di somme dovute per fornitura di beni e servizi realizzati da lavoratori autonomi, piccole imprese e artigiane. La convenzione con le banche è mutuata da quella prevista dal Governo per la rinegoziazione dei mutui. Si prevede anche il coinvolgimento diretto della Cassa depositi e prestiti e dei consorzi di garanzia dei fidi. Un analogo meccanismo è previsto per i fondi prenotati e non erogati alle imprese a titolo di credito di imposta per i progetti di investimento realizzarsi nelle aree svantaggiate.
Norme in materia agevolazione fiscali alle piccole e medie imprese creditrici della Pubblica Amministrazione nonché in materia di credito di imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate
Articolo 1
- I soggetti titolari di partite IVA, le imprese artigiane, le aziende che presentato i requisiti della piccola impresa ai sensi dell’articolo 1 del Decreto del ministro dell’industria 18 settembre 1997, creditori per forniture di beni e servizi delle Amministrazioni Pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e le società a totale partecipazione pubblica, trascorsi 180 giorni dal termine fissato negli strumenti contrattuali per il versamento, a titolo di acconto o saldo, delle somme dovute come corrispettivo dei servizi prestati, utilizzano le somme nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio in cui tale mancato pagamento si è verificato a compensazione delle imposte dirette e indirette dovute nello stesso esercizio, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.. 241. La compensazione è ammessa esclusivamente ove non ricorrano per i soggetti creditori le circostanze di cui all’articolo 48-bis del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602, in materia di pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni.
- Gli enti pubblici, una volta verificata l’impossibilità di effettuare i pagamenti dovuti, in relazione alle disponibilità di bilancio e esclusivamente per esigenze di rispetto delle norme fissate del Patto di stabilità interno, rilasciano un certificato di attestazione della qualità di creditore del soggetto con l’indicazione delle somme dovute. Tale procedura non è ammessa per le pubbliche amministrazioni in dissesto finanziario.
- Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Associazione bancaria italiana, sentiti la Conferenza stato-città e autonomie locali e la Conferenza stato regioni, definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, aperta all’adesione delle banche e degli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modalita’ ed i criteri di accesso a erogazione a finanziamenti e altre forme di prestito bancario a favore delle imprese a valere sulle somme dovute dalla Pubblica Amministrazione. Nella convenzione si prevede che la remunerazione del costo dei finanziamenti erogati è calcolata a scomputo delle somme dovute alle imprese e non è a carico del bilancio dello Stato.
- I finanziamenti erogati sono assistiti dalla garanzia prestata dai Consorzi di garanzia dei fidi in modo da ridurre il costo dei finanziamenti erogati al tasso euribor.
- La Cassa depositi e prestiti riacquista a tasso zero i crediti certificati ai sensi del comma 2. Presso la Cassa depositi e prestiti è costituito un fondo per erogare finanziamenti agli enti locali in grado di dimostrare che il mancato pagamento per forniture di beni e servizi dipende esclusivamente dal rispetto delle prescrizioni del patto di stabilità interno.
- Al fine di accelerare la realizzazione dei progetti di investimento di cui all’articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e per i quali è stata presentata l’istanza di richiesta di fruizione del credito di imposta ai sensi della dell’articolo 1 del decreto legge n. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2008, n., 129 e per i quali la fruizione delle somme è prevista a partire dal 2010, la convenzione di cui al comma 3 prevede forme di erogazione di finanziamento a tasso agevolato, calcolato al 50% del tasso euribor.

