29 aprile: il Senato dà avvio alla XVI legislatura

Il Senato della Repubblica  è convocato per il 29 aprile 2008 alle ore 10,30 . Inizia la XVI Legislatura. Ecco i primi adempimenti.Primo adempimento è la costituzione dell’Ufficio di Presidenza provvisorio

«Nella prima seduta dopo le elezioni il Senato è presieduto provvisoriamente dal più anziano di età. I sei senatori più giovani presenti alla seduta sono chiamati ad esercitare le funzioni di Segretari» (art. 2 del Regolamento del Senato).

Secondo adempimento: convocazione della Giunta provvisoria per la verifica dei poteri

«1. Costituito il seggio provvisorio, il Presidente, ove occorra, proclama eletti senatori i candidati che subentrano agli optanti per la Camera dei deputati. 2. Per i relativi accertamenti, il Presidente convoca immediatamente una Giunta provvisoria per la verifica dei poteri. 3. La Giunta provvisoria è costituita dai senatori membri della Giunta delle elezioni del Senato della precedente legislatura che siano presenti alla prima seduta» (art. 3 del Regolamento).  Sono 13 i senatori membri della Giunta delle elezioni della XV Legislatura rieletti nella XVI (8 della Pdl e 5 del PD) e faranno tutti parte, ovviamente, della Giunta provvisoria per la verifica dei poteri. Nel caso fossero stati meno di 7, ecco cosa sarebbe successo:«Qualora il loro numero sia inferiore a sette, il Presidente procede, mediante sorteggio, all’integrazione del collegio sino a raggiungere il numero predetto» (art. 3 del Regolamento). «La Giunta provvisoria è presieduta dal componente più anziano di età ed ha come segretario il più giovane». (art. 3 del Regolamento). La seduta viene sospesa per consentire alla Giunta provvisoria di riunirsi in una sala attigua all’Aula del Senato. La Giunta ha il compito di effettuare gli accertamenti relativi alla proclamazione a senatore dei candidati che subentrano agli optanti per altre circoscrizioni. Quando la Giunta conclude i propri lavori, la seduta riprende con la proclamazione, da parte del Presidente, dei senatori subentranti che quindi fanno il proprio ingresso in Aula
Elezione del Presidente

Il Senato procede quindi alla elezione del Presidente con votazione a scrutinio segreto. Questa la procedura: i senatori passano davanti al banco della Presidenza dove viene approntata una cabina che garantisce la segretezza del voto. Prima di entrare nella cabina, i senatori ricevono dagli assistenti parlamentari una scheda. All’interno della cabina, il senatore scrive il nome del candidato alla Presidenza. All’uscita dalla cabina la scheda viene depositata nell’apposita urna. Nell’appello vengono chiamati per primi i senatori a vita per esprimere il proprio voto. La chiama prosegue quindi con gli altri senatori in ordine alfabetico.

Per quanto riguarda il numero dei voti richiesto, ecco cosa prescrive il Regolamento: «E’ eletto chi raggiunge la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Senato. Qualora non si raggiunga questa maggioranza neanche con un secondo scrutinio, si procede, nel giorno successivo, ad una terza votazione nella quale è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, computando tra i voti anche le schede bianche. Qualora nella terza votazione nessuno abbia riportato detta maggioranza, il Senato procede nello stesso giorno al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero di voti e viene proclamato eletto quello che consegue la maggioranza, anche se relativa. A parità di voti è eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età» (art. 4).

Dunque, come si può capire, il Regolamento è concepito in maniera tale da assicurare l’elezione al massimo in due giorni.

Dopo la sua elezione, il Presidente del Senato sale sul banco della Presidenza e pronuncia un discorso di insediamento. Si conclude così la prima seduta.

Costituzione dei Gruppi Parlamentari

L’adempimento successivo riguarda la costituzione dei Gruppi parlamentari.

Infatti «entro tre giorni dalla prima seduta, ogni senatore è tenuto ad indicare alla Presidenza del Senato il Gruppo del quale intende far parte» (art. 14, comma 2, Regolamento).«Ciascun Gruppo dev’essere composto da almeno dieci senatori. I senatori che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un Gruppo formano il Gruppo misto. Il Consiglio di Presidenza può autorizzare la costituzione di Gruppi con meno di dieci iscritti, purché rappresentino un partito o un movimento organizzato nel Paese che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in almeno quindici regioni, proprie liste di candidati alle elezioni per il Senato ed abbia ottenuto eletti in almeno tre regioni, e purchè ai Gruppi stessi aderiscano almeno cinque senatori, anche se eletti con diversi contrassegni» (art. 14, commi 4-5).«Entro sette giorni dalla prima seduta, il Presidente del Senato indìce, per ogni Gruppo da costituire, la convocazione dei senatori che hanno dichiarato di volerne far parte e la convocazione dei senatori nel Gruppo misto» (art. 15, comma 1).

Elezione del Consiglio di Presidenza  La costituzione dei gruppi parlamentari è necessaria ad un altro adempimento:

«Eletto il Presidente, nella seduta successiva si procede alla elezione di quattro Vice Presidenti, di tre Questori e di otto Segretari» (art. 5, comma 1).«Nel Consiglio di Presidenza sono rappresentati tutti i Gruppi parlamentari costituiti di diritto, a norma dell’articolo 14, comma 4, ivi compreso il Gruppo misto. Prima di procedere alle votazioni a norma del comma 2, il Presidente promuove le opportune intese tra i Gruppi» (art. 5, comma 3).

Formazione delle Commissioni L’ultimo adempimento di inizio legislatura riguarda la formazione delle Commissioni permanenti.

«Ciascun Gruppo, entro cinque giorni dalla propria costituzione, procede, dandone comunicazione alla Presidenza del Senato, alla designazione dei propri rappresentanti nelle singole Commissioni permanenti di cui all’articolo 22, in ragione di uno ogni tredici iscritti, fatto salvo quanto previsto al comma 4-bis» (art. 21, comma 1).

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