Rinegoziare il mutuo casa: ecco il testo dell’accordo

Nel 2005 la BCE ha alzato i tassi di interesse: da quel momento chi aveva stipulato un mutuo a tasso variabile, in Italia più di 1.250.000 famiglie,  ha subito un considerevole rincaro. Il provvedimento “Bersani” sulla portabilità dei mutui, introducendo il costo zero al trasferimento, portava i primi elementi di concorrenza nel settore con evidenti vantaggi per il consumatore, ma la norma ha avuto ” difficile” applicazione. L’attuale accordo prevede che tutti quelli che hanno un mutuo a tasso variabile possano andare in banca e cambiarlo in tasso fisso, rata fissa 2006.

Ecco i punti principali della Convenzione:  La rinegoziazione comporta la riduzione dell’importo delle rate del mutuo a cominciare da quelle che andranno a scadere dopo 90 giorni decorrenti dalla data della rinegoziazione. La nuova rata sarà calcolata applicando all’importo originario del mutuo il tasso di interesse contrattuale medio del 2006. La differenza tra l’importo della rata dovuta secondo il piano di ammortamento originariamente previsto e quello risultante dall’atto di rinegoziazione è addebitata su di un conto di finanziamento accessorio regolato al tasso IRS a dieci anni, riferito alla data di rinegoziazione, maggiorato di uno spread dello 0,50 (dunque tasso fisso). Non ci sarà bisogno di ulteriori garanzie da parte del cliente oltre quelle già previste per il mutuo oggetto di rinegoziazione. Per chi accede alla rinegoziazione, dunque, il mutuo diventa a rata fissa; l’importo della rata (fissa) è quello pagato in media nel 2006; la durata resta inizialmente invariata e il suo eventuale allungamento dipenderà all’andamento dei tassi di interesse.   Fonte: MEF e ABI  

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